Art. 61.
(Lavori e forniture oggetto di speciali
misure di segretezza).

      1. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi per i quali disposizioni vigenti di legge o di regolamento ovvero esigenze di protezione degli interessi essenziali della sicurezza della Repubblica richiedono speciali misure di segretezza, possono essere affidati solo ai soggetti forniti di NOS. Le forme e le modalità di tali appalti di lavori e forniture di beni e servizi sono disciplinati da un apposito

 

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regolamento recante anche i criteri per la emanazione dei bandi.
      2. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 1 richiede al Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorizzazione alla segretazione e l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.
      3. Spetta alle associazioni di categoria fornire ai propri iscritti ogni utile indicazione sia sulle procedure previste per il conseguimento del NOS sia su quanto stabilito dai commi 1 e 2.
      4. Prima di dare esecuzione al contratto, i soggetti indicati all'articolo 60, comma 1, attestano la permanenza delle condizioni che hanno legittimato il rilascio del NOS.